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ll crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo in italiano, è un processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone e organizzazioni. È una pratica di micro-finanziamento innovativa dal basso che mobilita persone e risorse. In termini generali, il “crowdfunding” può essere definito come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per finanziare un progetto utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. Si parla invece di “equity crowdfunding” quando tramite l’investimento on line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, secondo la definizione adottata da Consob, la “ricompensa” è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

I vantaggi dell’equity crowdfunding

Per un investitore, scegliere tra una vasta gamma di imprese su cui investire, senza sostenere spese di intermediazione né al momento dell’investimento né a quello dell’exit è un vantaggio non da poco. Investire in aziende attraverso l’equity crowdfunding significa scegliere nuove imprese che si ritiene abbiano il potenziale per crescere. Si investono i soldi in cambio di una parte delle quote del loro capitale, il che significa diventarne soci. Se un’impresa in cui si è investito ha successo, le azioni che si possiedono avranno un valore più elevato di quello che si è pagato e si può quindi essere in grado di venderle ricavandone un profitto, oppure, di ricevere il pagamento di dividendi. Si contribuisce in tal modo alla cultura dell’innovazione, sostenendo gli imprenditori quando ne hanno più bisogno e dando loro la possibilità di ottenere grandi nuove imprese da zero o quasi. È un modo per essere coinvolti nel processo di innovazione in un settore cui si è particolarmente interessati o di cui si è appassionati, per condividerne il successo.

L’importanza della diversificazione

La chiave per investire con successo in start-up è la diversificazione. La maggior parte delle start-up falliscono, ma le poche che ce la fanno vengono valorizzate a tal punto da consentire che le perdite vengano più che compensate. Ciò implica che, al fine di ottenere ritorni importanti, sia necessario aver investito in una o più imprese di successo. Le possibilità che ciò avvenga sono molto più elevate se si costruisce un portafoglio diversificato, investendo piccole quantità in molte start-up, piuttosto che grandi quantità in poche. Un portafoglio efficace dovrebbe includere almeno 30-40 start-up e, potenzialmente, anche 100 o più. Uno dei vantaggi principali offerti dalle piattaforme di equity crowdfunding consiste proprio nel semplificare la creazione di un portafoglio diversificato di investimenti. Impostare l’investimento minimo a un livello molto basso rende possibile investire in molte aziende, indipendentemente dal capitale complessivo che si sia disposti ad investire.

Normativa di riferimento

Alcuni Paesi, come l’Italia, hanno emesso norme apposite sull’equity crowdfunding, trattandosi di una forma di sollecitazione del pubblico risparmio suscettibile di regolamentazione. L’equity crowdfunding è stato introdotto in Italia dal D.L. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) convertito con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221. Il Decreto consentiva l’accesso a tale tipologia di raccolta di capitali, a determinate condizioni, solamente alle c.d. start-up innovative che assumano la forma giuridica di società di capitali. A completamento della normativa, la CONSOB, tramite Delibera n. 18592 del 26 giugno 2013, ha emanato un Regolamento che disciplinava il registro dei gestori dei portali e le caratteristiche delle offerte finanziabili per il tramite delle piattaforme online. Il Regolamento prevedeva, tra l’altro, la necessità della presenza, almeno col 5% del capitale, di un investitore professionale per potersi dar luogo al perfezionamento della raccolta on line. La legge di riferimento è stata poi integrata dal D.L. 3/2015 (c.d. “Decreto Investment Compact”) che ha esteso l’opportunità dell’equity crowdfunding alla nuova categoria delle ‘PMI innovative’, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative. A fronte di tali innovazioni, la CONSOB ha rivisto il Regolamento esistente, pubblicando la Delibera n. 19520 del 24 Febbraio 2016 sulla “raccolta dei capitali di rischio tramite portali on line”.

Il Regolamento Consob

L’art. 24 della citata delibera Consob prevede che ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale (cioè sulla piattaforma di crowdfunding), il gestore (cioè il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione delle piattaforme di crowdfunding per la raccolta di capitali di rischio per gli offerenti) deve verificare che lo statuto o l’atto costitutivo della start-up innovativa o della PMI innovativa preveda: a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta, trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall’articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell’offerta; b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet della società; c) che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, del decreto o da investitori a supporto dell’innovazione aventi un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecento mila euro, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 8, comma 1 e di almeno uno dei seguenti requisiti: i) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

L’estensione della disciplina anche alle PMI non innovative

La legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) all’art. 1, comma 70 ha esteso l’operatività della disciplina del c.d. “equity crowdfunding” anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, non limitando l’accesso alle sole start-up e PMI innovative. L’estensione dell’ambito soggettivo dell’istituto e la crescente diffusione dello stesso quale strumento volto a garantire un più facile accesso alla raccolta di capitali offre lo spunto per una riflessione sulle implicazioni dello strumento. In capo agli investitori rimangono valide anche per le PMI tradizionali le agevolazioni previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative, come modificate dalla Legge di Bilancio 2017. In particolare, gli investitori persone fisiche potranno godere di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dei conferimenti rilevanti effettuati, mentre i soggetti passivi IRES possono godere di una deduzione dal proprio reddito complessivo pari al 30% degli investimenti rilevanti effettuati. I limiti annui di investimento per il 2017 saranno rispettivamente di 1 milione di euro e di 1,8 milioni di euro. L’estensione assume una portata e un peso economico dirompenti. Infatti, oltre alla possibilità di reperire capitale senza gravare sui debiti, l’ammissione delle PMI comporterà necessariamente l’applicazione delle relative agevolazioni strutturali, quali:

– deroga al divieto di offerta al pubblico di quote di cui all’art.2468 CC

– possibilità di creare diverse categorie di quote che legittimamente limitino il diritto di voto in assemblea o lo escludano interamente.

I portali di crowdfunding per rimanere competitivi

Il fenomeno dell’equity crowdfunding è in forte espansione e la competitività delle imprese dipende dalla capacità di gestire e promuovere la trasformazione digitale e l’innovazione imprenditoriale. Esistono ora gestori di portali di crowdfunding dedicati ai progetti imprenditoriali in grado di soddisfare le esigenze delle imprese in fase di startup. I portali di crowdfunding sono moltissimi: secondo la guida ai portali italiani di crowdfunding realizzata da EconomyUp sarebbero 72, quindi piuttosto diffusi, in particolare quelli di reward crowdfunding. Synpro può offrire un valido contributo per la selezione delle piattaforme maggiormente adatte al finanziamento dei progetti delle startup.

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